ASCENSORI ED AGEVOLAZIONI FISCALI

imagesQM430E4KSe siamo troppo pigri per utilizzare le scale, siamo altresì troppo pigri per curarci della manutenzione della cabina più famosa al mondo. Ebbene, se i costi di ammodernamento possono spaventare occorre ricordare che per chi acquista una casa in condizioni non ottimali o decidere di ristrutturare quella già in possesso può incorrere nell’aiuto del Fisco che attraverso un bonus del 50% (fino alla fine del 2013) offre un parziale rimborso dei costi sostenuti per mezzo delle detrazioni fiscali. A decorrere dall’anno 2012 l’agevolazione in esame è disciplinata dall’art. 16-bis del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Le modalità di fruizione dell’agevolazione, invece, sono regolate con il decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modifiche. E tra i principali interventi, sulle singole unità abitative, ammessi alla detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie rientrano la nuova istallazione dell’ascensore o la sostituzione di quello preesistente, sia esso esterno o interno, con altro avente caratteri essenziali diversi, oppure per adeguamento ex L. n. 13 del 1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati). (Ascensori e clausole vessatorie: istruttoria su alcune ditte di manutenzione ascensori.)

Dal 1° gennaio 2012, con il D. Legge n. 201/2011, è stata resafissa la detrazione IRPEF, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, per chi opera interventi di recupero del patrimonio edilizio, con una detrazione pari al 36%. Ciò implica che possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o non residenti nel territorio dello Stato. L’aliquota della detrazione d’imposta è salita al 50% dal precedente 36% a partire dal 26 giugno 2012, data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e il tetto massimo di lavori a cui si può applicare l’agevolazione è pari ad ? 96.000,00, per unità immobiliare, invece che della precedente somma di ? 48.000,00. Inizialmente la data ultima per poter usufruire di questa percentuale era stata fissata alla data del 30 giugno 2013. Il D. Legge n. 63 del 2013, invece, ha esteso questi maggiori benefici alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013.

imagesQEW3PS2ZDal 1° gennaio 2014 la detrazione, è tornata  alla misura ordinaria del 36%.

 

Chi decide di ristrutturare segue un iter piuttosto semplificato dal 14 maggio 2011.

Infatti, in tale data è stato soppresso l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate e quello di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori. Basterà indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

 

Occorre, poi, conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011, n. 2011/149646. Il contribuente deve essere in possesso di:

–       domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito);

–       ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta;

–       delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese;

–       dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;

–       abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, ecc.) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

 

Il contribuente avrà cura, poi, di conservare la documentazione relativa alla comunicazione all’Asl, le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione. e le ricevute dei bonifici di pagamento.

 

La ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.

 

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

 

Modalità di pagamento.

 

Per beneficiare della detrazione è essenziale che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:

 

–       causale del versamento;

–       codice fiscale del beneficiario della detrazione;

–       codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

 

L’assenza di questi elementi nel bonifico preclude l’accesso alla detrazione.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

 

Ritenuta sui bonifici.

Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori.

Dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011, questa ritenuta è pari al 4%.

 

Lavori in condominio

Nel caso di lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali, il singolo condomino può beneficiare della detrazione anche se ha solo la certificazione dell’amministratore di condominio, con cui questi attesta:

 

–       di aver adempiuto tutti gli obblighi previsti per la detrazione;

–       di essere in possesso della documentazione originale;

–       la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

 

La documentazione originale, indicata dal Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 2011/149646, succitato, sarà conservata dall’amministratore.

 

Nella dichiarazione dei redditi, i condomini devono solo indicare il codice fiscale del condominio; i dati catastali sono riportati dall’amministratore nel quadro AC.

 

La ripartizione della detrazione.

 

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa e in quelli successivi.

 

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, che regolamentava la sicurezza degli ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, e gli impianti di protezione antincendio. La legge del 1990 è stata abrogata dall’art. 3, comma 1 del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito in legge 26 febbraio 2007 n. 17, ma le prescrizioni che contemplava in materia di dichiarazione di conformità sono state sostituite, poi, dalle disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 22 gennaio 2008 n. 37.

 

Preventiva comunicazione.

 

Tra gli adempimenti volti ad ottenere la detrazione fiscale, occorre ricordare che deve essere inviata preventivamente all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti notizie:

 

–       generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;

–       natura dell’intervento da realizzare;

–       dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;

–       data di inizio dell’intervento di recupero.

 

La comunicazione non deve essere compiuta in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.

 

Agevolazioni ed IVA.

 

E’ altresì previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%, sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto.

 

Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota Iva ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.

Tuttavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.

 

Tra i beni significativi, chiaramente individuati dal decreto del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999 rientrano, appunto gli ascensori.

 

Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.

 

Contrariamente non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:

 

–       a materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;

–       a materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;

–       alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;

–       alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.

 

In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 21% alla ditta principale che, in seguito, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo. Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.

Per maggiore completezza di esposizione occorre ricordare che è altresì prevista una detrazione Irpef per gli acquirenti e gli assegnatari dell’unità abitativa ristrutturata.

Si beneficia della detrazione nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro 6 mesi dalla data del termine dei lavori.