Chiarimenti sul 730 precompilato: accettazione/modifica e trasmissione

index5La Circolare 11/E/2015 definisce le conseguenze relative all’accettazione senza modifiche o all’apposizione di variazioni alla dichiarazione precompilata.

Accesso diretto da parte del contribuente. La dichiarazione predisposta dall’Agenzia si intende accettata senza modifiche se viene trasmessa così com’è all’Agenzia, ovvero se vi vengono apportate modifiche che non incidono sul risultato finale della dichiarazione (in termini di reddito complessivo o di imposta).  In tutte le altre ipotesi il 730 precompilato si considera modificato ed il contribuente barrerà la casella “Dichiarazione Precompilata – Modificata”.

Accesso tramite sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato. In questo caso il soggetto delegato compilerà una delle 4 caselle: dichiarazione precompilata – Accettata; dichiarazione precompilata – Modificata; dichiarazione non precompilata – Sostituto, CAF o professionista non delegato; dichiarazione non precompilata – Dichiarazione precompilata non presente. Il contribuente, firmando la dichiarazione, esprime la propria scelta, ossia accetta la situazione indicata dal sostituto, CAF o professionista. Non è possibile che sia barrata più di una casella.

Presentazione modello 730. Il contribuente anche privo di sostituto d’imposta, deve trasmettere il 730 precompilato all’Agenzia tra il 1°maggio 2015 ed il 7 luglio 2015 tramite Fisconline, sostituto d’imposta, se quest’ultimo presta assistenza fiscale (comunicazione entro il 15 gennaio all’Agenzia), ovvero tramite CAF o professionista abilitato. Per la presentazione del 730 in forma congiunta è sempre necessario (per quest’anno) rivolgersi ad intermediario, sia esso sostituto d’imposta, CAF o professionista. In caso di 730 a debito potrà versare le somme tramite F24; in caso di 730 a credito comunica il proprio IBAN affinchè gli venga corrisposto il rimborso. Nell’ipotesi di trasmissione diretta del 730 precompilato da parte del contribuente, sarà l’Agenzia a comunicare al sostituto d’imposta, indicato nella dichiarazione, il risultato contabile per effettuare il conguaglio d’imposta. La dichiarazione integrativa, invece, può essere trasmessa esclusivamente tramite CAF o professionista abilitato.