Il Sindaco non può imporre ai condomini lavori di ripristino della rete fognaria se non sia stato accertato un pericolo igienico-sanitario

Il caso Due condomini promuovevano ricorso contro un provvedimento del Sindaco che, rilevati dei problemi igienico-sanitari presso i locali abiti a magazzino di un’attività commerciale d’abbigliamento siti nel loro medesimo edificio, aveva ordinato a loro e al nudo proprietario di un bar «di provvedere […] alla esecuzione di tutti quei lavori necessari al ripristino della rete fognatizia privata condominiale ed altre opere edili entro trenta giorni dalla notifica» (I soggetti colpiti dall’ordinanza sindacale erano infatti considerati coinvolti nelle presunte concause originanti detti inconvenienti.) L’emissione dell’ordinanza contingibile ed urgente era seguita ad una segnalazione in tal senso dell’Azienda sanitaria locale, la quale aveva in realtà accertato l’assenza di infiltrazioni, ma, individuando la riferita problematica «a seguito di infiltrazioni idriche in particolar modo durante avversi eventi meteorologici», sollecitava il Sindaco a provvedere, nei confronti però della società immobiliare proprietaria dei locali in questione. Al riguardo merita peraltro di essere segnalato che, in sede di accertamento tecnico preventivo richiesto proprio da detta società a seguito di precedenti episodi di infiltrazione, il CTU commissionato dal Tribunale di Tivoli aveva riferito «che al momento del sopralluogo effettuato dal personale ivi indicato “il disagio non si verificava, ma si evidenziavano le tracce delle infiltrazioni sul pavimento e sui muri adiacenti, lasciando intuire che il problema verificatosi in precedenza potrebbe ripetersi. Tutto quanto lamentato potrebbe costituire un serio disagio igienico-sanitario, limitando se non pregiudicando in maniera definitiva la funzione del magazzino, situato al piano interrato ed annesso all’attività commerciale tramite scala interna».

La decisione Il Tribunale ha accolto il ricorso dei condomini: il presupposto su cui si fonda l’ordinanza del Sindaco è «una mera probabilità del verificarsi di un inconveniente igienico sanitario, senza nessun accertamento in concreto della sua entità, della ragionevolezza e verosimiglianza del pericolo», come appurato nel riferito rapporto del CTU. Al contrario, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, «la possibilità di ricorrere allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente è legata alla sussistenza di un pericolo concreto ed attuale, che impone di provvedere in via d’urgenza con strumenti extra ordinem, per porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento. […]

Dall’esame degli atti versati in giudizio, non si evincono né i presupposti di gravità, né l’imprevedibilità e l’imminenza del pericolo, né l’esistenza di ragioni che impediscano il ricorso agli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento (ad esempio, alla possibilità di esperire azioni di tipo civile a tutela della proprietà)». Il giudice ha inoltre sottolineato un aspetto ulteriore: l’estrema genericità dei fatti posti a motivazione dell’ordinanza del Sindaco non consentiva neppure di considerare legittimo l’intervento della ASL, trattandosi di un contesto condominiale nel quale possono piuttosto rilevare – e avrebbero dovuto essere accertate – le responsabilità dei privati.

Come pure, si sarebbe dovuta appurare l’eventuale incidenza dei lavori che erano stati eseguiti sulla pubblica via e che, secondo i ricorrenti, avrebbero interferito con la rete di scolo esistente. In definitiva, non è sufficiente che il provvedimento miri, genericamente, a realizzare un miglioramento delle condizioni igieniche ed ambientali, occorrendo anche la dimostrazione dell’esistenza di una effettiva situazione di pericolo (Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2001, n. 1904).

Il potere di ordinanza extra ordinem: le ordinanze contingibili ed urgenti Si rammenta che si parla di potere extra ordinem della Pubblica Amministrazione per quei provvedimenti amministrativi che vengono emanati in deroga al diritto, o meglio:

  • per disciplinare fattispecie non espressamente previste, oppure
  • in deroga a specifiche norme che prevedono per quelle medesime fattispecie, in condizioni di normalità, una diversa disciplina (T.A.R. CAMPANIA – Napoli, sez. I, 6 marzo 2003, n. 2227).
  • Sono considerate espressione del potere di ordinanza extra ordinem le cd. ordinanze contingibili ed urgenti, « adottabili:
  • sul presupposto della necessità e dell’urgenza del provvedere;
  • per far fronte ad un pericolo di danno grave ed imminente per la generalità dei cittadini;
  • con contenuto discrezionalmente determinabile e non prestabilito dalla legge;
  • con il potere di incidere derogativamente e sospensivamente sulla legislazione in vigore, con efficacia (tendenzialmente) temporanea» (RAZZANO, Le ordinanze di necessità ed urgenza nell’attuale ordinamento costituzionale, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 9 ottobre 2008
  • Si allaga la cantina, il Comune condannato a risarcire i danni.

La giurisprudenza amministrativa, come del resto confermato nella sentenza in commento, ha a tal proposito frequentemente ribadito che «il potere sindacale di emanare l’ordinanza di cui all’art. 54 D.Lgs. 267 del 2000 (Testo Unico Enti Locali) non può prescindere dalla sussistenza di una situazione di effettivo e concreto pericolo per l’incolumità pubblica, che non sia fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva e deve essere conseguente ad un’approfondita istruttoria» ( T.A.R. CAMPANIA – Napoli, sez. VII, sentenza 4 luglio 2007, n. 6475), «finalizzata all’accertamento della situazione di grave pericolo, concreto ed attuale, per il bene protetto dell’incolumità dei cittadini» (T.A.R. CALABRIA – Catanzaro, sez. II, sentenza 9 ottobre 2006, n. 1128).

Non si deve infatti dimenticare che l’elemento di maggiore criticità insito nell’adozione dei provvedimenti contingibili e urgenti è costituito dal delicato bilanciamento tra la necessità di provvedere con urgenza e quella di far precedere provvedimenti, suscettibili di impattare incisivamente su situazioni giuridiche di privati, da un’adeguata istruttoria: si è in proposito affermato che «la particolare finalità dell’ordinanza, che non svolge una funzione sanzionatoria di comportamenti od omissioni, ma mira esclusivamente a salvaguardare le esigenze primarie della collettività, spiega perché essa sia idonea a sacrificare anche interessi giuridicamente protetti di soggetti determinati, entro ragionevoli limiti oggettivi e temporali, e con il rispetto di rigorose garanzie sostanziali (i principi generali dell’ordinamento) e formali (la motivazione e l’adeguata istruttoria)» (Cons. Stato, n. 1904/2001).

Così, ad esempio, T.A.R. Campania-Napoli, sez. V, 19 aprile 2007, n. 4992 ha annullato l’ordinanza del Commissario prefettizio sindaco, emessa ai sensi dell’art. 54, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la quale disponeva a carico della ricorrente l’analisi dei manufatti « verosimilmente» contenenti amianto ed il loro successivo smaltimento: il giudice non ha infatti ritenuto sussistenti i presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento poiché «se è vero che nella nozione di incolumità dei cittadini può includersi anche il caso di minaccia grave e attuale alla incolumità di soggetti privati che si verifichi esclusivamente entro ambiti di proprietà privata, senza riflessi diretti sulla pubblica incolumità, vale a dire senza che il pericolo minacci anche aree di pubblico transito e accesso, è altresì vero che, in siffatte, eccezionali evenienze, il pericolo deve presentare una consistenza e una evidenza particolarmente gravi e univoche, tali in definitiva da non consentire neppure la prosecuzione dell’uso o dell’abitazione dello spazio o del volume di pertinenza privata interessato dallo stato di pericolo, sì da giustificare piuttosto lo sgombero, e non il mero ordine di esecuzione dei lavori».

Lavorazioni notturne rumorose: sospese dal Sindaco.