L’AMMINISTRATORE PUÒ COMUNICARE IL RECAPITO DEI CONDòMINI A CHI NE FA RICHIESTA?

untitled 3Tra gli obblighi previsti in capo all’amministratore dal novellato art. 1130 c.c. è stato previsto quello di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale. In tale registro sono anche contenute le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensivi di codice fiscale, residenza o domicilio. Tali specifici riferimenti debbono essere posseduti dall’amministratore al fine di permettergli la corretta gestione dell’immobile, nonché di permettergli di individuare ad esempio i soggetti legittimati a partecipare all’assemblea di condominio.

Dagli elementi forniti non si rileva a quale fine il condomino abbia avanzato la richiesta di tali dati. Si rileva però che in base a quanto disposto dall’art. 66 delle disp. att., c.c. a fronte dell’inerzia dell’amministratore, l’assemblea può essere convocata anche direttamente dai condomini. La norma specifica anche le modalità con le quali l’assemblea deve essere convocata, ovvero in particolare l’avviso di convocazione, contenente la specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’assemblea tramite posta raccomandata, posta elettronica, fax, o tramite consegna a mano.

Nel caso in cui il singolo condomino abbia necessità dei recapiti degli altri condomini al fine di convocare l’assemblea condominiale, si ritiene che l’amministratore debba fornire i dati necessari a tal fine. Tuttavia, specie in riguardo a quanto più volte affermato dal Garante per la protezione dei dati personali, anche nel trattamento dei dati inerenti il condominio debbono essere comunque osservati i principi generali di pertinenza e non eccedenza. Pertanto, se si ritiene legittima la richiesta del singolo condomino degli indirizzi di residenza o del domicilio degli altri condomini ai fini della convocazione di un’assemblea condominiale, un differente discorso deve essere effettuato ad esempio per la richiesta di altri dati che, seppur analogamente idonei a raggiungere lo stesso fine, quale ad esempio l’indirizzo mail personale od il fax, risultano però sottratti alla libera trattazione da parte dell’amministratore. In buona sostanza, l’amministratore non potrà fornire anche il numero di telefono o gli indirizzi mail personali eventualmente in suo possesso, laddove non sia stato previamente autorizzato dai singoli condomini al loro trattamento.

Laddove la richiesta del singolo condomino sia espressamente rivolta a poter legittimamente convocare l’assemblea condominiale, si ritiene legittima la richiesta dei recapiti degli altri condomini. Tuttavia, l’amministratore dovrà limitarsi a comunicare i meri indirizzi di residenza o di domicilio e non anche eventuali altri dati in suo posso sesso, quali indirizzi mail personali o numeri telefonici non presenti negli elenchi pubblici, senza che a ciò sia stato espressamente autorizzato dagli stessi condomini.