LEGGE DI STABILITA’: Come usufruire dell’ecobonus

untitledLa Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, oltre a confermare i bonus fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici fino al 31 dicembre 2015, ha esteso l’ecobonus del 65% anche all’acquisto e alla posa in opera delle schermature solari.

Quando applicarlo. L’ecobonus sarà applicabile:

  • agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
  • all’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
  • alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, come la legna da ardere, il pellets o il mais, sostenute dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Nel provvedimento viene, altresì, inserita la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili; in pratica le detrazioni 50% si applicano, anche alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2015 con la precisazione che le spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni per riqualificazione energetica.

Le schermature solari sono quegli elementi che proteggono dai raggi solari l’involucro edilizio, evitando che l’aumento della temperatura interna e riducendo, di conseguenza, il consumo energetico dei condizionatori elettrici. Come detto, le schermature interessate dall’agevolazione fiscale sono quelle elencate nell’allegato M al D.lgs. 29 dicembre 2006 n. 311:

  • Tende esterne;
  • Chiusure oscuranti;
  • Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate.

Per poter beneficiare delle agevolazioni, le spese devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2015 e fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. Ciò vuol dire che l’importo massimo della spesa agevolata può essere di 92.307,69 euro.

Le nuove agevolazioni seguono le stesse regole previste per il classico bonus del 65%: bonifico parlante, asseverazione del tecnico e comunicazione all’Enea.

Il bonifico parlante è un bonifico con il quale devono essere pagati i lavori di risparmio energetico che può essere postale o bancario e deve contenere dei dati specifici, quale la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero della partita Iva o il codice fiscale del destinatario del bonifico (quest’ultima condizione non è necessaria nel caso di soggetti titolari di reddito d’impresa).

L’asseverazione del tecnico è una certificazione effettuata da un tecnico abilitato alla certificazione di edifici e impianti che deve attestare la rispondenza dell’intervento agli articoli 6,7,8 e 9 del Decreto del Ministro dell’economia del 19 febbraio 2007.

Ultima condizione è la comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Tale comunicazione deve contenere: la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, la scheda degli interventi realizzati e la data prevista per il termine dei lavori.

I soggetti interessati all’agevolazione sono le persone fisiche, gli esercenti e i professionisti, gli enti pubblici e privati, a condizione che non svolgano attività commerciale, le società semplici, i condomini (nel caso di interventi sulle parti comuni) e i soggetti che conseguono reddito d’impresa, ossia ditte individuali, familiari e coniugali, società di persone e società di capitali.

Gli interventi devono interessare edifici esistenti già iscritti al catasto o con richiesta di accatastamento e per i quali sia già stata pagata l’Imu, con esclusione degli edifici in costruzioni. Inoltre è necessario che l’edificio interessato sia provvisto di impianto di riscaldamento, che non deve essere necessariamente sostituito.