PER IL CHECK-UP DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SI APPLICA L’IVA AL 10%

untitled33Con la Risoluzione n°15/E del 4 marzo l’Agenzia delle Entrate, ha stabilito che agli interventi di  revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata viene applicata l’aliquota agevolata del 10%.

Il quesito- La risoluzione nasce dalla richiesta di chiarimenti da parte di una società che svolge servizi di assistenza e manutenzione di caldaie a gas collocate in abitazioni private. Secondo l’interpretazione della società dalla lettura dell’articolo 31 della legge 457/1978 si dovrebbe applicare l’iva del 21% in quanto trattasi di interventi di manutenzione ordinaria, sia per il suo carattere periodico che per l’assenza di operazioni volte ad incrementare la resa degli impianti o il loro valore originario.

La risposta- L’Agenzia non condivide l’interpretazione del contribuente in quanto precisa che l’esatta norma da applicare è l’articolo 3 del Dpr 380/2001, sottolineando che le attività di revisione periodica degli impianti di riscaldamento installati in “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”, obbligatorie per legge, rientrano tra le prestazioni agevolate previste da tale ultima norma.

Si tratta, in particolare, delle opere di manutenzione ordinaria, cioè “… necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”, a prescindere dal fatto che siano sistemati in condomìni o in edifici privati. Quindi possono ritenersi tutte agevolate le opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, a prescindere se l’intervento venga richiesto da un condominio o addirittura un privato. I controlli e revisioni sugli impianti termici sono sempre manutenzione ordinaria, quindi l’Iva è del 10 per cento se l’edificio è «a prevalente destinazione abitativa».

Esclusione- L’agevolazione in esame, se pur diretta a i consumatori finali della prestazione, non è applicabile ai contratti aventi ad oggetto, oltre alla manutenzione ordinaria, anche prestazioni ulteriori (ad esempio, la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi) per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto (cfr. circolare Min. Finanze, 7 aprile 2000, n. 71).

Rimborsi- Per quanto concerne il problema del recupero dell’Iva versata “in eccesso” addebitata agli utenti potrà essere recuperata solo a condizione che il prestatore di servizi dimostri l’effettiva restituzione del tributo agli utenti e nel limite della somma effettivamente restituita a questi ultimi. Al fine di evitare verificarsi indebiti arricchimenti, si precisa che, per ottenere il rimborso dell’imposta applicata in misura eccedente il 10%, non possono essere utilizzati i meccanismi di variazione delle fatture disciplinati dall’articolo 26 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.  —-fonte CdW/Ag.Entrate