IL PERGOLATO FUORI PERTINENZA

imagesSi deve ritenere legittimo il provvedimento con il quale un Comune ha ordinato la demolizione di un pergolato in legno, sulla base della circostanza che l’opera è costituita da una struttura che comporta una non trascurabile innovazione sia agli elementi architettonici che alla sagoma dell’edificio.

Il caso. La proprietaria di un appartamento ha impugnato l’ordinanza con cui è stata ingiunta la demolizione dell’opera realizzata sul terrazzo di copertura, consistente in “un pergolato in legno delle dimensioni in pianta di circa 4,50 x 4,50 ml. completo con tendaggio e incannucciato con sistema di chiusura ad avvolgimento”, nonché avverso l’inottemperanza al precedente ordine di rimozione dell’opera.

I motivi posti alla base del ricorso, per quanto qui interessa, sono stati:

  • trattasi dell’installazione di una tenda parasole, che non realizza aumento della volumetria, ha carattere pertinenziale ed è facilmente rimuovibile;
  • non era applicabile la demolizione bensì la sanzione pecuniaria per l’opera assentibile con autorizzazione;
  • per la mancata richiesta di autorizzazione ai fini ambientali non è prevista la sanzione della demolizione;
  • l’ingiunzione di demolizione non è stata preceduta dalla notifica del precedente ordine dello stesso tenore;
  • sul provvedimento si riverberano i vizi relativi ai precedenti provvedimenti sanzionatori (impugnati con ricorsi n. 6949/03, n. 3512/01 e n. 11241/01).

La decisione del T.A.R. Campania. Il T.A.R. adito ha ritenuto infondato il ricorso presentato poiché l’opera rappresentava una non trascurabile innovazione. Infatti “l’opera – per la quale risulta dall’ordinanza impugnata che è stata negata la sanatoria con provvedimento del 3/9/2001 n. 4580 – necessita del permesso di costruire, emergendo dagli atti (cfr. anche la documentazione fotografica) che la stessa è formata da una struttura che arreca una non trascurabile innovazione agli elementi architettonici e alla sagoma del fabbricato, non assume carattere di pertinenza e, ancorché possa essere rimossa, è insediata in maniera permanente nel contesto della zona interessata. (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, sent. 8 ottobre 2014, n. 5200).

Il giudice, quindi, ha ritenuto di non discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. V, 28 aprile 2014 n. 2196) secondo cui  “per potersi avere pertinenza è indispensabile che il manufatto destinato ad un uso pertinenziale durevole sia dalle dimensioni ridotte e modeste, per cui soggiace a concessione edilizia la realizzazione di un’opera di rilevanti dimensioni, che modifica l’assetto del territorio e che occupa aree e volumi diversi rispetto alla res principalis, indipendentemente dal vincolo di servizio o d’ornamento nei riguardi di essa” (aggiungendo in detta pronuncia che “la sostanziale identità delle nozioni di tettoia e pensilina ricavabile dalle medesime finalità di arredo, riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici, determina la necessità del permesso di costruire nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell’intervento”).

Il Collegio ha osservato, altresì, che il “riferimento, nell’ordinanza, alle sanzioni previste dal d.lgs. n. 490/99 non inficia il provvedimento che, poggiando sulla violazione della normativa edilizia e sul potere di repressione degli interventi non assentiti, abbia riguardo anche al valore paesaggistico dell’area, che concorre (per esigenze di conservazione dei beni tutelati) a determinare l’illegittimità dell’abuso”.

Inoltre, è stato chiarito che “non rileva che l’ingiunzione di demolizione non sia stata preceduta dalla notifica del precedente ordine dello stesso tenore, fondandosi su autonomi presupposti (per la stessa ragione è escluso che possa ritenersi affetta da illegittimità derivata)”.

Il concetto di pertinenza. Per orientamento giurisprudenza consolidato “perché un’opera possa rientrare nel regime delle pertinenze in senso edilizio deve assumere un rilievo oggettivamente marginale, tale da comportare una pressoché irrilevante alterazione dello stato dei luoghi.

I beni che hanno civilisticamente natura pertinenziale, invero, non sono necessariamente tali ai fini dell’applicazione delle regole proprie dell’attività edilizia.

In altri termini, la nozione di pertinenza in ambito edilizio ha un significato più circoscritto, e si fonda non solo sulla mancanza di autonoma utilizzazione e di autonomo valore del manufatto, ma anche sulle ridotte dimensioni dello stesso, tali da non alterare in modo significativo l’assetto del territorio o incidere sul carico urbanistico, caratteristiche queste la cui sussistenza deve essere peraltro dimostrata dall’interessato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 2013 n. 3221).

Del resto, proprio tale regime differenziato ha indotto la Sezione a ribadire, anche di recente, che laddove una tettoia sia di consistenza oggettivamente notevole e quindi tale ex se da alterare in modo significativo l’assetto del territorio, essa, quand’anche si trovi in rapporto con altro bene (c.d. principale) e sia in potenza facilmente smontabile, si sottrae per ciò solo ad una definizione in termini di pertinenza, restando di conseguenza soggetta al regime concessorio proprio delle nuove costruzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 luglio 2013 n. 3939)” (Cons. Stato, sez. V, sent.14 ottobre 2013, n. 4997).

Il concetto di pergolato. La giurisprudenza amministrativa ha osservato che “l’assenza di una definizione normativa di “pergolato” non esclude la valutazione dell’amministrazione in ordine alla riconducibilità di un manufatto a tale tipologia, né il successivo sindacato del giudice sulla legittimità della stessa, sotto il profilo del vizio di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione.

Orbene, il “pergolato”, rilevante ai fini edilizi, può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni.

Questo Consiglio di Stato (sez. IV, 2 ottobre 2008 n. 4793), proprio sulla base degli elementi ora riportati, ha avuto modo di escludere che una struttura costituita da pilastri e travi in legno di importanti dimensioni, tali da rendere la struttura solida e robusta e da farne presumere una permanenza prolungata nel tempo, possa essere ricondotta alla nozione di “pergolato”.

Al contrario, è stata ritenuta (Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2005 n. 6193) rientrare nella nozione di “pergolato” una struttura precaria, facilmente rimovibile, costituita da una intelaiatura in legno non infissa al pavimento né alla parete dell’immobile (cui è solo addossata), non chiusa in alcun lato, compreso quello di copertura”(Cons. Stato, sez. VI, sent. 29 settembre 2011 n. 5409).

Conclusioni. La sentenza esaminata conferma la giurisprudenza ormai consolidata in tema di pertinenza e pergolato; opere per la cui legittimità è sempre necessario una valutazione della loro struttura in concreto.

 

Fonte:Sole24h