OPERE SU PARTI DI PROPRIETÀ COMUNE VIETATE DELL’ASSEMBLEA

untitled11Secondo le nuove regole del condominio è possibile aprire una porta su un pianerottolo comune per accedere al secondo piano del mio appartamento dopo che l’assemblea ha deliberato negativamente? Diritto all’uso della cosa comune e valutazione della legittimità della delibera assembleare di diniego anche alla luce di eventuali disposizioni del regolamento di condominio: questi gli argomenti ai quali guardare per dare una risposta al quesito.

Uso della cosa comune – Ai sensi dell’art. 1102 c.c.:

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.In che cosa si sostanzia questo paritetico diritto all’uso previsto dalla legge? Non è possibile dare una risposta specifica. In linea di principio, quando è stata chiamata, a pronunciarsi sull’argomento, la Cassazione ha specificato che pari diritto non vuol dire diritto all’uso identico e contemporaneo (tant’è che la deliberazione di uso turnario del parcheggio è considerata legittima), quanto piuttosto diritto di ognuno di trarre dal bene comune la massima utilità personale nel rispetto del pari diritto degli altri.  In questo contesto, è sempre la Cassazione a parlare, “essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione, qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che in una materia in cui è prevista la massima espansione dell’uso, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali pertanto costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto (così Cass., sez. 2^, 30-05-2003, n. 8808)” (Cass. 3 agosto 2012 n. 14107). (http://www.condominioweb.com/uso-potenziale-delle-cose-comuni-in-condominio-secondo-lart-cc.1430). Alla luce del principio appena espresso, dunque, pare evidente che l’apertura di una porta su di un pianerottolo comune, nel momento in cui ciò non rechi pregiudizio alla sicurezza ed alla stabilità dell’edificio non possa essere vietata e l’eventuale delibera che dovesse statuire in tal senso sarebbe da ritenersi nulla in quanto lesiva del diritto del singolo all’utilizzazione delle parti comuni.  Abbiamo lasciato da parte, volutamente, il riferimento al decoro architettonico. In effetti l’apertura di una porta su di una parte comune, se fatta in modo disarmonico rispetto al contesto circostante, potrebbe essere considerata lesiva dell’estetica dell’edificio. In tal senso, quindi, ben potrebbe l’assemblea, preventivamente, indicare delle prescrizioni cui il condomino sarebbe tenuto ad uniformarsi per la realizzazione dell’apertura.  Nel caso di regolamento contrattuale che vietasse qualunque modificazione delle cose comuni, l’apertura dovrebbe essere considerata illegittima, salvo diverso accordo tra tutti i condomini.  fonte condominioweb